Regolamento 1069/09
REGOLAMENTO (CE) N. 1069/09
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
Che cos’è il Regolamento CE 1069/09?
Innanzitutto un Regolamento Comunitario stabilisce regole omogenee e
valide in tutti gli stati membri dell’Unione Europea.
Il regolamento 1069/09 stabilisce rigide norme sanitarie e di polizia
sanitaria per la raccolta, il trasporto,
il magazzinaggio, la manipolazione, la trasformazione, l’uso,
l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale.
Qual è lo scopo del Regolamento CE 1069/09?
Tale regolamento si propone di salvaguardare la salute pubblica e degli
animali coinvolti o coinvolgibili nei processi di
reperimento di materie prime per l’utilizzo di sottoprodotti di origine
animale.
Quali sono le garanzie sanitarie offerte dalle
aziende e dai prodotti che rispettano il Regolamento CE 1069/09?
Per rispettare i parametri imposti dal Regolamento 1069/09, i prodotti
devono essere esenti da salmonella e da
enterobacteriaceae, nonché essere sottoposti a riduzione della
sporulazione e della tossinogenesi. Inoltre, il
loro immagazzinamento deve essere effettuato in modo tale da evitare
contaminazioni o infezioni successivamente
alla fase di lavorazione. Pertanto i prodotti risultanti devono essere
stoccati in silos o in sacchi ben chiusi e isolati.
Tutte le aziende produttrici di fertilizzanti
sono soggette al Regolamento CE 1069/09?
Sono soggette al Regolamento 1069/09 le aziende che producono
fertilizzanti lavorando i prodotti previsti dal regolamento stesso,
quindi, nel caso specifico, quelle che lavorano tutti gli stallatici,
siano essi bovini, ovini, equini, avicoli.
Sono contemplati dal regolamento anche i
produttori di fertilizzanti che ricorrono alla tecnica del compostaggio e
coloro che utilizzano impianti di biogas?
Sì, il regolamento riguarda anche gli impianti di compostaggio e
produzione di biogas. In particolare, l’impianto di produzione
di biogas deve essere munito di un’unità di pastorizzazione e
igienizzazione, mentre l’impianto di compostaggio deve essere
ben chiuso e munito di un meccanismo di controllo della temperatura.
Ogni impianto di biogas e ogni impianto di compostaggio
deve disporre di un laboratorio proprio o ricorrere a un laboratorio
esterno. I materiali utilizzati in un impianto di
compostaggio devono soddisfare i seguenti requisiti: dimensione minima:
12 mm; temperatura minima di lavorazione: 70 gradi
centigradi; durata minima di permanenza all’interno del reattore a
temperatura di 70 gradi centigradi: sessanta minuti.
Il conseguimento dell’autorizzazione ai sensi
del Regolamento CE 1069/09 è sinonimo di tracciabilità dei prodotti
dell’impresa?
Sì, l’autorizzazione ai sensi del Regolamento 1069/09 comporta un
controllo dall’inizio alla fine della catena produttiva,
garantendo quindi che i prodotti interessati siano sanitariamente
sicuri.
Esistono particolari disposizioni per quanto
riguarda lo stallatico?
Secondo il regolamento CE 1069/09, i prodotti a base di stallatico
possono essere immessi sul
mercato solo a condizione che provengano da un impianto riconosciuto
dall’autorità competente, in conformità al medesimo
regolamento, e solo previo trattamento termico a temperatura minima di
70 gradi centigradi per almeno 60 minuti.
Quali sono
i metodi di trasformazione autorizzati dal Regolamento?
Esistono diversi sistemi di trasformazione ammessi dal Regolamento
1069/09, a seconda del tipo di materia prima lavorata. Nel caso dello
stallatico è prevista la lavorazione per 60 minuti a 70°C.
Come si ottiene l’autorizzazione ai sensi del
Regolamento 1069/09?
L’autorizzazione a svolgere l’attività di produzione di fertilizzanti di
origine animale si ottiene presentando un
dossier che riporti i risultati di uno studio microbiologico effettuato
durante il processo produttivo,
ininterrottamente per una durata minima di due mesi, che testimoni come,
durante detto periodo, non si siano mai
presentati problemi di natura patogena. Si richiede inoltre di
affiancare allo studio microbiologico un test che
dimostri l’assenza di contaminazioni incrociate. Occorre poi predisporre
un sistema di autocontrollo che garantisca
il protrarsi del rispetto dei parametri stabiliti dal regolamento una
volta ottenuto il permesso a proseguire
l’attività produttiva.
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